DDL LAVORO
L’11 dicembre il DDL Lavoro è diventato Legge, concludendo il suo percorso con l’approvazione in Senato.
Diverse sono le misure contenute nella Legge, di seguito un riepilogo delle principali misure che riguardano il lavoro subordinato in senso stretto.
DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
Dal 12 marzo 2016, il lavoratore che voleva dimettersi doveva, a pena di inefficacia, rassegnare le dimissioni utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale previsione è stata utile per combattere il c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco. Ha, però, generato una nuova pratica, deprecabile, che i lavoratori mettevano in atto: si assentavano dal lavoro in modo ingiustificato al fine di indurre il datore di lavoro ad effettuare il licenziamento per giusta causa, e in questo modo accedevano indebitamente alla Naspi.
Il legislatore introduce il comma 7 all’art. 26 del D. Lgs. 151/2015, prevedendo che la risoluzione del rapporto di lavoro sia imputabile alla volontà del lavoratore quando l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni.
Cosa deve fare il datore di lavoro? Deve comunicare all’ITL il superamento di tale limite di assenze e l’Ispettorato competente deve verificare l’autenticità di quanto comunicato. Si attendono chiarimenti dall’ITL per le modalità operative.
Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
PATTO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE
L’art. 13 del DDL Lavoro, nel confermare che nel rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego, introduce un criterio di calcolo univoco per procedere al calcolo della durata del periodo di prova, fatto salvo il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva a cui la norma delega la possibilità di fissare regole più favorevoli.
La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto di lavoro; in ogni caso non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 o 30 giorni rispettivamente nei contratti di durata inferiore o superiore a 6 mesi.
SMART WORKING
Lo Smart Working rientra nella normativa del lavoro agile, disciplinata dall’art. 18 della L. 81/2017, che ha subito una modifica inerente le modalità di comunicazione di tale forma lavorativa con il Decreto 149/2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale intervento riguarda il modello da utilizzare per stipulare l’accordo di lavoro agile e la comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Art. 14 del DDL Lavoro conferma l’obbligo per i datori di lavoro di trasmettere, entro 5 giorni, in via telematica i nomi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte il modalità di lavoro agile.
DEBITI CONTRIBUTIVI
L’art. 23 del DDL Lavoro introduce, a partire dal 1 Gennaio 2025, la possibilità di dilazionare i debiti contributivi, i premi e gli accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, fino ad un massimo di 60 rate mensili. Contestualmente prevede la non applicazione, a Inps e Inail, di quanto previsto dall’art. 116 comma 17 della L. 388/2000 ossia la richiesta dell’autorizzazione ministeriale per accedere ad una dilazione così lunga.
Bisogna però attendere la pubblicazione di un decreto ministeriale per la precisa definizione dei casi nei quali è consentita tale forma di dilazione, dei requisiti, dei criteri e delle modalità (inerenti anche al versamento) che saranno poi indicati dal Consiglio di amministrazione di ciascuno degli Enti interessati.
LAVORO STAGIONALE
L’art. 11 introduce una norma di “interpretazione autentica” dell’ art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.
Tale interpretazione autentica specifica che il riferimento alle ipotesi individuate dai contratti collettivi contenuto nel richiamato art. 21, secondo comma, ricomprende tutti i casi in cui i contratti contemplino fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Pertanto non si è più limitati alle previsioni di stagionalità individuate dal D.P.R. 1525/1963.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, l’intervento in esame ha natura retroattiva e si applica anche in relazione ai contratti collettivi sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge.